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Il bilancio preventivo e consuntivo
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonche' i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilita'. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
Il bilancio consolidato
Il bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del Comune.
Il gruppo è inteso come un'unica entità economica, distinta pertanto dalle singole società e/o enti che lo compongono.
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione.
- Articolo 29 omma 1, 1-bis e 2 del Decreto Legislativo 33/2013
- Articolo 1 comma 15, legge 190/2012
- Articolo 32 comma 2, legge 69/2009, modificato dall'articolo 9, comma 6-bis, legge n. 221 del 2012
- Articolo 5 comma 1, Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2011 - Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci, adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 69 del 2009
- Articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 - Piano indicatori e risultata di bilancio, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011
- Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali.
- Articolo 8 comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 - Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi.
- Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 settembre 2014 - Definizione degli schemi e delle modalita' per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
- Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 29 aprile 2016 - Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2014, in materia di definizione degli schemi e delle modalita' per la pubblicazione su Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi.
Ultimo Aggiornamento
Ago/23
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