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Riferimenti normativi: D.Lgs 33/2013 - Art. 42
Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroge alla legislazione vigente
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano prvvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di cartattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1002, nr. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
- i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonchè l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
- i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
- il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
- le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.
- Articolo 42, comma 1, lettera a), b) e c) del Decreto Legslativo 33/2013
- Legge 24 febbraio 1992, n. 225
- Rendicontazione erogazioni liberali Covid-19 (art.99, comma 5 , decreto legge 18/2020 - Pubblicazione rendiconti annuali
Ultimo Aggiornamento
Feb/24
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