Servizio attivo

Il ravvedimento operoso permette al contribuente di regolarizzare spontaneamente il mancato o insufficiente versamento delle imposte prima che siano iniziate le attività di accertamento da parte del Comune.

A chi è rivolto

Al cittadino che ha omesso o versato in misura insufficiente al Comune.

Descrizione

Il ravvedimento operoso è stato introdotto dall’art.13 del D.Lgs.472/97 ed è lo strumento con cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie.
La regolarizzazione avviene attraverso il versamento dell’imposta dovuta, maggiorata degli interessi legali e di una sanzione ridotta il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento.

Come fare

Il cittadino, in autonomia, provvede al versamento di quanto dovuto.
Esistono sei tipologie di ravvedimento in funzione del ritardo accumulato:

  • Ravvedimento sprint (entro il 14° giorno di ritardo) con una sanzione dello 0,1% giornaliero più interessi 
  • Ravvedimento breve (dal 15° al 30° giorno di ritardo) con una sanzione fissa dell’1,5% più interessi
  • Ravvedimento intermedio (dal 31° al 90° giorno di ritardo) con una sanzione fissa dell’1,67% più interessi
  • Ravvedimento lungo (oltre il 90° giorno di ritardo ma entro un anno dall’omissione) con una sanzione fissa del 3,75% più interessi
  • Ravvedimento lunghissimo (entro due anni dall’omissione) con una sanzione fissa del 4,28% più interessi. La sanzione è del 5% se il versamento avviene oltre i due anni dall’omissione.

Le sanzioni e gli interessi vanno sommati all’imposta e quindi con lo stesso codice tributo.
E’ possibile richiedere il calcolo del ravvedimento operoso anche all’ufficio tributi.

Cosa serve

È necessario consegnare al protocollo comunale:

  • l’apposito modello compilato;
  • documento attestante il versamento.
Cosa si ottiene

Il pagamento delle imposte non versate.

Tempi e scadenze

Nessuna Scadenza

  • Ravvedimento sprint (entro il 14° giorno di ritardo) con una sanzione dello 0,1% giornaliero più interessi 
  • Ravvedimento breve (dal 15° al 30° giorno di ritardo) con una sanzione fissa dell’1,5% più interessi
  • Ravvedimento intermedio (dal 31° al 90° giorno di ritardo) con una sanzione fissa dell’1,67% più interessi
  • Ravvedimento lungo (oltre il 90° giorno di ritardo ma entro un anno dall’omissione) con una sanzione fissa del 3,75% più interessi
  • Ravvedimento lunghissimo (entro due anni dall’omissione) con una sanzione fissa del 4,28% più interessi. La sanzione è del 5% se il versamento avviene oltre i due anni dall’omissione.

Costi

Il servizio è gratuito.

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05
Feb/24

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